LO STALKING CONDOMINIALE
- Colangelo&De Zolt Studi Legali
- 8 lug 2020
- Tempo di lettura: 2 min

Il condominio, spesso, è teatro di conflitti di vario tipo. La condivisione di spazi comuni e la stretta vicinanza tra gli inquilini può generare comportamenti e condotte che talvolta possono sfociare in molestie, minacce e intimidazioni che, con determinate caratteristiche, possono finanche configurare il reato di stalking ex art. 612-bis.
Con la sentenza n. 20895 del 25 maggio 2011, la Corte di Cassazione ha per la prima volta ritenuto applicabile l’art. 612 bis ad ipotesi di minacce o molestie reiterate nei confronti di taluno, senza alcun riferimento alla sussistenza di una relazione affettiva, e nel contesto delle relazioni condominiali.
E’, dunque, possibile parlare di “stalking” anche in un contesto differente da quello familiare purché si dimostri che gli atti molesti ricevuti sono stati di tipo persecutorio e con ciò che:
1. sono stati reiterati nel tempo, anche se per un arco temporale breve. Il reato di cui all’art. 612bis è, infatti, un reato abituale per la configurazione del quale, tuttavia, sono sufficienti anche solo due episodi di minaccia o molestia, così come pure precisato dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 28340/2019;
2. hanno generato uno stato di ansia o di paura nella vittima ovvero una mutazione delle proprie abitudini di vita. Al riguardo non è necessario che l’azione criminosa abbia causato una patologia alla vittima, essendo sufficiente che essi per loro natura siano idonei a procurare turbamento;
3. v’è un nesso di causalità fra il danno e l’atto persecutorio perpetrato dallo stalker.
Cosa fare se si è vittima di STALKING condominiale?
In via preliminare può richiedersi l’intervento del Questore affinché ponga in essere un ammonimento nei confronti dello stalker, il quale viene avvertito della possibilità di dover rispondere penalmente qualora non ponga fine alla sua condotta.
In alternativa alla richiesta di ammonimento, o quando questo non abbia prodotto effetti, si può procedere con una denuncia-querela, rivolgendosi direttamente alla Polizia, Carabinieri o alla Procura della Repubblica, entro 6 mesi da quando si è verificato l’ultimo atto persecutorio indicando espressamente le generalità del condomino molesto, le condotte da quest’ultimo perpetrate e le conseguenze che si ritengono subite. Infine, dovrà esprimersi la volontà di voler procedere penalmente contro lo stalker.
Il Giudice, a seguito della denuncia, potrà emanare un provvedimento cautelare, finalizzato a porre fine agli atti persecutori. Occorre precisare che, in caso di stalking condominiale, il giudice non potrà imporre al colpevole il divieto di dimora poiché ciò non consentirebbe allo stalker di recarsi in casa propria.
Cosa rischia lo stalker
Le sanzioni previste per il reato di stalking sono quelle della reclusione da un minimo di 1 anno a un massimo di 6 anni e 6 mesi, pena che può aumentare se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici e a danno di un minore, di una donna incinta, di un disabile ovvero con armi o da persona travisata.
A Cura dell'Avv. Mira De Zolt
con la Collaborazione della dott.ssa Nicoletta la Torre
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