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CONGEDO PARENTALE COVID-19

  • Immagine del redattore: Colangelo&De Zolt Studi Legali
    Colangelo&De Zolt Studi Legali
  • 27 lug 2020
  • Tempo di lettura: 3 min


A CHI SPETTA?

Il congedo straordinario, operativo dal 5 marzo 2020, spetta:

· Ai dipendenti del settore privato (art. 23 Decreto-Legge 18/2020) e pubblico (art. 25 Decreto-Legge 18/2020);

· Ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26 della L. n. 335/1995;

· Alle lavoratrici autonome iscritte all’INPS che abbiano già raggiunto il limite previsto dalla normativa sul congedo parentale (3 mesi per minori di 1 anno di età);

· Ai lavoratori autonomi iscritti all’INPS a cui non è riconosciuta la tutela del congedo parentale.

IN COSA CONSISTE IL CONGEDO PARENTALE COVID-19?

Il congedo parentale covid-19 prevede la possibilità per il lavoratore di assentarsi dal lavoro per 15 gg (aumentati a 30 con il Decreto Rilancio) anche non consecutivi percependo un’indennità pari al 50% della retribuzione, con conservazione della contribuzione figurativa per genitori con figli fino ai 12 anni di età (limite di età non valido per figli disabili).

Può essere fruito in modo continuativo o frazionato da uno o entrambi i genitori alternativamente ed anche ad ore.

Chi ha già usufruito dei 15 giorni previsti da Decreto cura Italia con decorrenza 5 marzo, giorno di chiusura di scuole e servizi educativi, può fare richiesta di altri 15 giorni da fruire entro il 31 agosto.

Chi invece non lo ha mai richiesto, potrà richiedere di fruire, entro lo stesso termine, di tutti i 30 giorni.

L’INPS ha specificato che la domanda potrà riguardare anche periodi di astensione dal lavoro antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque decorrenti dal 19 luglio 2020.

FRUIZIONE DEL CONGEDO IN MODALITA’ ORARIA

Come già accennato, la novità maggiore introdotta dalla Legge di Conversione (Legge 77/2020) riguarda la possibilità di fruire del congedo non solo in forma giornaliera ma anche oraria.

Così, infatti, dispone l’art.72, comma 1 del DL 34/2020 come convertito : “I periodi di congedo devono essere utilizzati, nelle ipotesi nelle quali i congedi sono riconosciuti, in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”

Si attendono, tuttavia, ulteriori istruzioni INPS in merito alla richiesta in modalità oraria.

CONGEDO STRAORDINARIO SENZA INDENNITA’

La fruibilità fino al 31 agosto si estende anche al congedo parentale covid-19 senza indennità, previsto per genitori con figli minori di anni 16, “a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità ne' riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro”.

Per tale ipotesi, è opportuno specificare che non sussiste il limite di 30 giorni, ma il congedo deve essere comunque utilizzato entro il 31 agosto.

CONGEDO COVID PER DIPENDENTI PUBBLICI

In seguito i numerosi dubbi sollevati dalle amministrazioni pubbliche, soprattutto a livello locale, circa la validità della proroga e l’ampliamento a 30 gg anche per il settore pubblico, il Ministero del Lavoro, con una FAQ, ha chiarito definitivamente come anche i dipendenti pubblici con figli di età inferiore a 12 anni hanno diritto al congedo speciale di 30 giorni, retribuito al 50% e coperto da contribuzione figurativa, da fruire entro il 31 agosto 2020.

IL CONGEDO E’ COMPATIBILE CON IL BONUS BAY-SITTER ?

Con circolare 73 del 17 giugno 2020 l’INPS ha chiarito che i due strumenti di sostegno non sono cumulabili, ma compatibili tra loro se fruiti alternativamente. Pertanto, qualora sia stato richiesto il congedo Covid per un periodo fino a 15 giorni (non interamente fruiti), potrà essere richiesto il bonus baby sitting per l’importo residuo pari a 600/1.000 euro (sempre a seconda della categoria di appartenenza), restando ferma la possibilità di presentare domanda e fruire dei giorni residui di congedo parentale relativi alla precedente domanda.


Avv. Mira De Zolt

con la Collaborazione della dott.ssa Nicoletta la Torre

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