IL RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DA ANIMALI SELVATICI
- Colangelo&De Zolt Studi Legali

- 14 lug 2020
- Tempo di lettura: 5 min

In tema di risarcimento dei danni causati da fauna selvatica, assai discusse sono state le questioni attinenti alla individuazione dell’ente pubblico tenuto a rispondere di tali danni ed alla natura della sua responsabilità.
In passato, i danni causati dagli animali selvatici erano considerati non indennizzabili, in quanto tutta la fauna selvatica era ritenuta res nullius.
Con la legge 27 dicembre 1977 n. 968 la fauna selvatica è stata dichiarata patrimonio indisponibile dello Stato e le relative funzioni normative ed amministrative sono state assegnate alle Regioni, pur riconoscendosi la possibilità di delega alle Province.
Questo assetto normativo è stato confermato dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157 la quale, sul piano delle competenze, ha precisato che:
- le Regioni provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1); esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria; svolgono compiti di orientamento, controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali (art. 9); attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali (art. 9); istituiscono e disciplinano il fondo destinato al risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria, per far fronte ai danno non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati a pascolo dalla fauna selvatica (art. 26);
- alle Province, invece, spettano le funzioni amministrative i materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990 n. 142 (art.9). Inoltre, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs 28 settembre 2000 n. 267, alle Province spettano le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale nei settori della protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali, nonché della caccia e della pesca nelle acque interne.
Gli orientamenti della Corte di Cassazione, sul punto, non sono stati affatto chiari ed univoci, infatti sono state rilevate oltre che contraddizioni tra decisioni aventi ad oggetto analoghe fattispecie, anche una serie di criticità.
Di recente la Suprema Corte con sentenza nr. 7969 del 20 aprile 2020 confermata da successivi pronunciamenti in ultimo la sentenza nr.. 13848 del 6 luglio 2020, è tornata a pronunciarsi sull’argomento mutando il proprio orientamento sia in punto al titolo di responsabilità, sia in punto alla legittimazione passiva.
Natura della responsabilità
Sino alle sopra citate pronunce, in giurisprudenza si era consolidato l’orientamento secondo cui il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall’art. 2052 c.c., inapplicabile con riguardo alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della pubblica amministrazione, ma solo alla stregua dei principi generali della responsabilità di cui all’art. 2043, anche in tema di onere della prova che richiede l’individuazione di un comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico.
Con le sentenze in commento, la Cassazione modificando il suddetto orientamento, ha invece ritenuto di estendere alla fauna selvatica il regime di cui all’art. 2052 c.c. sull’assunto che il criterio d’imputazione della responsabilità sancito da tale norma non è limitato agli animali domestici ma fa riferimento a tutti gli animali suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell’uomo per trarne utilità, con l’unica salvezza del caso fortuito.
Legittimazione passiva
In relazione all’individuazione del soggetto tenuto a risarcire i danni, in passato non vi è stato un indirizzo giurisprudenziale univoco.
Inizialmente prevaleva l’orientamento che identificava nella Regione, quale ente titolare della competenza a disciplinare, sul piano normativo ed amministativo, la tutela della fauna selvatica e la gestione sociale del territorio; ciò anche laddove la Regione avesse delegato i suoi compiti alle Province, poiché la delega non fa venir meno la titolarità di tali poteri e deve essere esercitata nell’ambito delle direttive dell’ente delegante.
A tale indirizzo si è venuto progressivamente contrapponendo un altro, secondo cui, proprio sul presupposto che il fondamento della responsabilità fosse da individuare nell’art. 2043 c.c., i danni causati dagli animali selvatici non fossero sempre imputabili alla Regione, bensì all’ente cui fossero stati concretamente affidati, nel singolo caso, poteri di amministrazione del territotio e gestione della fauna ivi insediata, e ciò sia che essi derivassero dalla legge, sia che trovassero la fonte in una delega o concessione.
In altri casi, si è stabilito che la responsabilità extracontrattuale per danni causati alla circolazione stradale da animali selvatici dovesse essere imputata alla Provincia o all’ente a cui appartiene la strada ove si è verificato il sinistro, in quanto ente a cui sono affidati poteri di amministrazione e funzioni di cura e protezione degli animali selvatici nell’ambito di un determinato territorio.
Oggi, la Suprema Corte, con le sentenze nr. 7969 del 20 aprile 2020 e nr.. 13848 del 6 luglio 2020 ha, invece, affermato che è il soggetto legittimato passivo dell’azione di risarcimento promossa dal danneggiato dalla fauna selvatica, va individuato partendo dall’assunto secondo cui l’art. 2052 c.c. trova applicazione anche con riferimento agli animali selvatici non recando alcuna espressa menzione essa norma sulla limitazione agli animali domestici, facendo riferimento, esclusivamente a quelli suscettibili di “proprietà” o di “utilizzazione” da parte dell’uomo.
Il riferimento alla proprietà e all’utilizzazione ha, quindi, la funzione di individuare un criterio oggettivo di allocazione della responsabilità in forza del quale, dei danni causati dall’animale, deve rispondere il soggetto che dallo stesso trae beneficio, con l’unica salvezza del caso fortuito.
La Corte ha chiarito, dunque, che gli enti che si servono del patrimonio faunistico protetto al fine di perseguire l’utilità collettiva di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema sono le Regioni, quali enti territoriali cui spetta non solo la funzione normativa ma anche le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento e controllo delle attività eventualmente svolte per delega da altri enti.
Pertanto, legittimato passivo dell’azione risarcitoria sarà la Regione.
Laddove, poi il danno si assuma essere stato causato dalla condotta negligente di un ente delegato, la stessa Regione potrà rivalersi nei confronti di tale ente.
Di conseguenza, solo con riferimento all’azione di rivalsa tra la Regione e l’ente da questa indicato come effettivo responsabile potranno assumere rilievo tutte le questioni inerenti al trasferimento o alla delega di funzioni alla Province o agli altri enti.
Onere della prova
Per quanto concerne l’onere della prova, sul presupposto della sussistenza della responsabilità ex art. 2052 c.c., graverà sul danneggiato l’onere di dimostrare la dinamica del sinistro ed nesso causale tra la condotta dell’animale selvatico e l’evento dannoso subito, oltre che l’appartenenza dell’animale stesso ad una delle specie oggetto di tutela di cui alla legge 157/92 o, comunque, che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato. Il conducente del veicolo dovrà, altresì, provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno secondo i principi generali di cui all’art. 2054 c.c..
La Regione, invece, quale ente pubblico proprietario, per liberarsi della responsabilità dovrà dimostrare che il fatto sia avvenuto per “caso fortuito” ovvero che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile ed evitabile, e ciò anche mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna.
A Cura dell’ Avv. Denise D’Angelantonio






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