ETICHETTATURA SULL’ORIGINE OBBLIGATORIA PER CARNI SUINE TRASFORMATE
- Colangelo&De Zolt Studi Legali

- 27 ott 2020
- Tempo di lettura: 3 min

Il 16 novembre 2020 entrerà in vigore il nuovo decreto interministeriale del 6 agosto c.a. recante“disposizioni per l’indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell’etichetta delle carni suine trasformate”, pubblicato nella G.U. del 16 settembre 2020, con cui si rende obbligatorio per gli operatori italiani, indicare in etichetta una serie di informazioni circa l’origine del maiale da cui è stata tratta la materia prima carnea con cui sono stati realizzati insaccati ed altri prodotti alimentari trasformati. Il provvedimento entrerà in vigore sotto forma di sperimentazione e avrà come principale obiettivo quello di proteggere la salute pubblica, assicurare una corretta e completa informazione ai consumatori, rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari e della concorrenza sleale, nonché la tutela dei diritti di proprietà industriale e commerciale.
Campo di applicazione: il decreto in esame definisce le modalità di indicazione obbligatoria in etichetta del luogo di provenienza, di cui all’art. 2, paragrafo 2, lettera g) del regolamento (UE) n. 1169/2011, delle carni di ungulati domestici della specie suina macinate, separate meccanicamente, preparazioni di carni suine (es. carni a cui sono stati aggiunti altri ingredienti come erbe, aromi e spezie come gli hamburger) e prodotti a base di carne suina (es. insaccati). Non trova, invece, applicazione relativamente ai prodotti D.O.P., I.G.P. e ad altre denominazioni d’origine riconosciute da trattati internazionali cui partecipi l’Unione Europea.
Informazioni obbligatorie: i prodotti inclusi nel campo di applicazione del decreto devono riportare in etichetta il paese di nascita, allevamento e macellazione degli animali.
L’art. 4, al comma 2, stabilisce che quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati nello stesso paese, l’indicazione dell’origine può apparire nella forma “Origine: (nome del Paese)”.
La dicitura “100% italiano” è utilizzabile solo quando ricorrono le predette condizioni e la carne sia proveniente da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia.
I successivi commi 3, 4 e 5 del sopracitato articolo regolano i casi i cui, a seconda della provenienza della carne suina, l’indicazione possa apparire nella forma:
- “Origine UE” quando la carne proviene da suini nati, allevati e macinati in uno o più Stati Membri dell’Unione Europea;
- “Origine Extra UE” quando la carne proviene da suini nati, allevati e macinati in uno o più Stati che non sono Membri dell’Unione Europea;
- “Origine UE, extra UE, UE o extra UE”, a seconda dei casi, qualora l’indicazione dell’origine si riferisce a più di uno Stato.
Modalità di indicazione del luogo di provenienza: l’indicazione del luogo di provenienza della carne suina deve essere apposta in etichetta nel campo visivo principale e stampata in modo da risultare facilmente visibile e chiaramente leggibile, senza interferenze grafiche né testuali e con caratteri di altezza minima coerenti a quanto previsto nel reg. UE 1169/11 per le informazioni obbligatorie in etichetta.
Controlli e sanzioni: per le violazioni delle disposizioni relative all’indicazione obbligatoria della provenienza previste dal sopracitato decreto e dai decreti attuativi si applicano, salvo che il caso costituisca reato, le sanzioni previste dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del reg. UE n. 1169/11 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e della direttiva 2011/91/UE.
In ogni caso resta applicabile il Codice del Consumo e ferme le competenze spettanti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato che ha potere di istruttoria e sanzione relativamente alle etichette che, per le modalità di comunicazione adottate, possono risultare ingannevoli per il consumatore
Clausola di mutuo riconoscimento: il decreto in commento trova la sua applicazione solo per gli operatori che commercializzano i propri prodotti in Italia, non si applica, invece, ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato Membro dell’UE, in Turchia o in uno Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio Economico Europeo (es. Svizzera e Norvegia)
Entrata in vigore e periodo transitorio: il decreto si applica, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2021. Per quanto concerne i prodotti che non soddisfano i requisiti di cui al decreto, immessi sul mercato o comunque etichettati prima dell’entrata in vigore dello stesso, possono continuare ad essere commercializzati fino ad esaurimento scorte o, se antecedente, fino alla data di scadenza prevista in etichetta.
L’etichettatura dei prodotti trasformati che contengono carne suina, va quindi ad aggiungersi ai provvedimenti che hanno reso obbligatoria l’indicazione della provenienza del grado per la pasta, del riso, del pomodoro e del latte, la cui validità è stata recentemente prorogata fino al 31 dicembre 2021.
Avv. Denise D'Angelantonio
Avvocato Specializzato in Diritto Alimentare






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