BONUS “MOBILITA’ ALTERNATIVA”
- Colangelo&De Zolt Studi Legali
- 26 ago 2020
- Tempo di lettura: 2 min

Il D.L. 111/2019 (dl. Clima), convertito con modificazione dalla Legge 141/2019, come aggiornato e modificato dal decreto legge n. 34/2020 c.d. decreto Rilancio, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, all’art. 229, all’art. 2, ha istituito il fondo denominato “Programma sperimentale buono mobilità” con la finalità di incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane, di tutelare l’ambiente e ridurre le emissioni di CO2.
In particolare, per l’anno 2020, è stato stanziato un fondo inizialmente di 70 milioni di euro, poi aumentato a 120 milioni ed ora a 210 milioni di Euro, da destinare interamente alla concessione del “bonus mobilità” per il solo anno 2020.
Il c.d. “bonus mobilità” o “bonus bici” è pari al 60% della spesa sostenuta e, comunque, non superiore a 500 euro per gli acquisti effettuati a partire dal 4 maggio e fino al 31 dicembre 2020.
A CHI E’ DESTINATO?
La concessione del bonus per l’anno 2020 non è destinato a tutti, esso, infatti, spetta ai maggiorenni che hanno la residenza (e non il domicilio):
- nei capoluoghi di Regione (anche sotto i 50.000 abitanti);
- nei capoluoghi di Provincia (anche sotto i 50.000 abitanti);
- nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- Comuni delle Città metropolitane (anche al di sotto dei 50.000 abitanti).
COSA E’ POSSIBILE ACQUISTARE?
È possibile usufruire del bonus una sola volta e per l’acquisto di un solo bene o servizio tra
biciclette nuove o usate, sia tradizionali che a pedalata assistita;
handbike nuove o usate;
veicoli nuovi o usati per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, di cui all’articolo 33- bis del DL 162/2019, convertito con modificazioni dalla legge 8/2020 (es. monopattini, hoverboard, segway);
servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.
MODALITA’ DI EROGAZIONE
L’art. 2comma 1 D. Legge 111/2019 cpome convertito dalla Legge 141/2019 ha attribuito ai Ministri dell’Ambiente, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Economia e delle Finanze il compito di definire le modalità di erogazione del bonus.
Il Decreto attuativoè è in fase di pubblicazione.
BONUS MOBILITA’ 2021-2024
All’art. 2 comma 2 del DL Clima (Legge i conversione 141/2019) , così come modificato dal DL Rilancio, è annunciato il bonus mobilità anche per gli anni dal 2021 al 2024.
Tale bonus è destinato però, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria (ovvero quei comuni che hanno subito la procedura di infrazione per mancata ottemperanza agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE) per la rottamazione di autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi.
Il bonus mobilità 2021 – 2024 è cumulabile con il bonus mobilità 2020 e potrà, quindi, essere richiesto anche se si è già usufruito del bonus bici (senza rottamazione) e sarà pari a 1500 euro per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati.
Il bonus potrà essere utilizzato, secondo quanto disposto dall’art. 2 D.L. 111/2019, per l’acquisto anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale nonché di biciclette anche a pedalata assistiate di veicoli per la mobilitò personale a propulsione prevalentemente elettrica o per l’utilizzo di servizi di mobilitò condivisa ad uso individuale.
Avv. Mira De Zolt
con la collaborazione della dott.ssa Nicoletta La Torre
Comments