ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID 19
- Colangelo&De Zolt Studi Legali

- 1 lug 2020
- Tempo di lettura: 4 min

La legge n. 27 del 24 aprile 2020, di conversione del D.L. nr. 18 del 17 marzo 2020, c.d. CURA ITALIA, ha inserito al Titolo V Capo I, l’art. 88 bis al fine di definire gli effetti derivanti dall’emergenza Covid-19 sui contratti stipulati per l’acquisto di biglietti per il trasporto aereo, ferroviario, marittimo e pacchetti turistici.
In incipit la citata norma afferma ricorrere la sopravvenuta impossibilità della prestazione (ai sensi dell’art. 1463 c.c.) in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico.
L’effetto di tale previsione è quello di giustificare il recesso dal contratto di viaggio ed attribuire all’acquirente il diritto ad ottenere il rimborso del corrispettivo versato, ovvero l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.
Sono diverse le situazioni che possono verificarsi relativamente al diritto di recesso.
In particolare quest’ultimo può essere esercitato:
- dal vettore, relativamente ai contratti stipulati nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 del suddetto articolo, qualora la prestazione non può essere più eseguita a causa dell’emergenza Covid-19. Dell’esercizio di tale diritto da parte del vettore ne deve essere data tempestiva comunicazione all’acquirente e, entro i successivi 30 giorni, nei confronti di quest’ultimo, deve essere corrisposto il rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero un voucher di pari importo con scadenza pari ad un anno dall’emissione.
- dalle strutture ricettive che abbiano, in tutto o in parte, sospeso o cessato l’attività a causa dell’emergenza Covid-19. Per queste la legge stabilisce che all’acquirente potrà essere offerto un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, o il rimborso del prezzo o un voucher da utilizzare entro un anno dall’emissione;
- da soggetti (di cui al comma 1, lett. da a) a f), art. 88 bis, d.l. n. 18/2020). impossibilitati a causa dell’emergenza Covid-19 ad effettuare il viaggio Per questi l’organizzatore, in alternativa al rimborso, può offrire un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure il rimborso del prezzo o un voucher, anche per il tramite dell’agenzia venditrice, da utilizzare entro un anno dall’emissione;
- da organizzatori di pacchetti turistici quando l’esecuzione del contratto sia impedita da provvedimenti adottati in ragione dell’emergenza Covid-19, dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri. Anche per questi casi è prevista, da parte dell’organizzatore, l’offerta al viaggiatore di un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure rimborso ovvero emissione di un voucher, anche per il tramite dell’agenzia venditrice, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione. In ogni caso i rimborsi o i voucher sono forniti soltanto quando l’organizzatore avrà avuto il rimborso o il voucher dal suo fornitore, entro e non oltre un termine abbastanza congruo di 60 giorni.
Per poter esercitare il diritto di recesso i soggetti possessori di biglietti per il trasporto aereo, ferroviario, marittimo o contratto di soggiorno e/o di un pacchetto turistico, sono tenuti a comunicare al vettore, alla struttura ricettiva, all’organizzatore del pacchetto turistico o all’agenzia di viaggi, entro 30 giorni
a) dalla cessazione delle situazioni di necessaria quarantena o isolamento, dalla impossibilità agli spostamenti e/o dall’approdo in località non raggiungibili a causa dell’emergenza Covid-19;
b) dall'annullamento, sospensione o rinvio dell’iniziativa o dell’evento;
c) dalla data prevista per la partenza
di essere nella condizione di avvalersi della risoluzione per “sopravvenuta impossibilità”.
Tale comunicazione andrà fatta a mezzo raccomandata a.r. o pec, allegando la documentazione comprovante il titolo di viaggio o la prenotazione di soggiorno o il contratto di pacchetto turistico.
La scelta tra l’emissione del voucher ed il rimborso, secondo quanto stabilito dalla norma in commento, spetta all’operatore di viaggio (vettore -organizzatore - tour operator - agenzia di viaggi ecc) senza che sia necessaria l’accettazione da parte del destinatario.
Infatti, il comma 3 dell’art. 88 bis Legge 27/2020, stabilisce che il vettore o la struttura ricettiva, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione, debbano procedere al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.
Non potrà essere corrisposto voucher, ma solo il rimborso, invece, qualora il viaggio sia relativo ad una iniziativa di istruzione che interessi la scuola dell’infanzia o classi terminali della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. Risultando, invece, applicabili le medesime misure previste a tutela del viaggiatore in seguito all’esercizio del diritto di recesso, per l’annullamento o la sospensione degli altri viaggi relativi ad iniziative di istruzione.
In chiusura la norma stabilisce in via generale, e fuori dai casi in essa espressamente previsti, per tutti i rapporti inerenti ai contratti di viaggio, pacchetti turistici, di istruzione ecc., di cui all’art. 88 bis legge 27/2020 ed instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, che, quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo valido per un anno dall'emissione.
dott.ssa Nicoletta La Torre
Avv. Mira De Zolt






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